Nuova Rubrica su FB
"Il Tecnico Risponde"
Elettrosmog
"Recenti ricerche mediche e statistiche epidemiologiche hanno confermato il problema della nocività degli effetti dovuti all’esposizione ai campi elettromagnetici artificiali sia in bassa sia in alta frequenza. Ed è noto e scientificamente provato che le emissioni dovute a elettrodotti, antenne, ponti radio, radar, elettrodomestici e impianti interagiscono e disturbano i processi biologici.
Per quanto concerne le basse frequenze (50 – 60 Hz), che sono quelle relative al trasporto dell’energia elettrica, alcune indagini in abitazioni vicine a installazioni elettriche hanno indicato un possibile aumento del rischio di leucemie e di tumori cerebrali; altre, condotte su alcune categorie di lavoratori professionalmente esposti hanno anch’esse evidenziato un aumento del rischio di leucemie.
In definitiva gli studi epidemiologici indicano, in maniera ancora incerta a causa di fattori di confusione, una correlazione tra esposizione cronica a campi generati dalle linee ad alta tensione e insorgenza di certi tipi di tumore, in particolare leucemie infantili, anche se non vi è accordo sull’interpretazione dei risultati in termini di un reale rapporto casuale tra esposizione ai campi e cancro.
Per quanto concerne le basse frequenze (50 – 60 Hz), che sono quelle relative al trasporto dell’energia elettrica, alcune indagini in abitazioni vicine a installazioni elettriche hanno indicato un possibile aumento del rischio di leucemie e di tumori cerebrali; altre, condotte su alcune categorie di lavoratori professionalmente esposti hanno anch’esse evidenziato un aumento del rischio di leucemie.
In definitiva gli studi epidemiologici indicano, in maniera ancora incerta a causa di fattori di confusione, una correlazione tra esposizione cronica a campi generati dalle linee ad alta tensione e insorgenza di certi tipi di tumore, in particolare leucemie infantili, anche se non vi è accordo sull’interpretazione dei risultati in termini di un reale rapporto casuale tra esposizione ai campi e cancro.
NORMATIVA COMUNITARIA
- Direttiva 19 febbraio 1973, n.73/23/CEE : riunione delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro determinati intervalli di tensione.
- Direttiva 3 maggio 1989, n. 89/336/CEE : riunione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
- Direttiva 29 maggio 1990, n. 90/270/CEE : prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di video terminali.
- Direttiva 19 ottobre 1992, n. 92/85/CEE : attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- Raccomandazione n.1999/519/CEE : relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
- Direttiva 3 maggio 1989, n. 89/336/CEE : riunione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
- Direttiva 29 maggio 1990, n. 90/270/CEE : prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di video terminali.
- Direttiva 19 ottobre 1992, n. 92/85/CEE : attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- Raccomandazione n.1999/519/CEE : relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
NORMATIVA NAZIONALE
- D.P.C.M. 23 aprile 1992: limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
- D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 476 : attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riunione delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.
- D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 : attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riunione delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata e integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e della direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.
- D.M. 10 settembre 1998, n. 381: regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
- L. 22 febbraio 2001, n.36: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 476 : attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riunione delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.
- D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 : attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riunione delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata e integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e della direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.
- D.M. 10 settembre 1998, n. 381: regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
- L. 22 febbraio 2001, n.36: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
DISTANZA MINIMA DI ESPOSIZIONE
Riportiamo qui di seguito i limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici previsti dalla legge italiana.
D.P.C.M. 23 APRILE 1992
Art.5 Distanze di rispetto dagli elettrodotti.
Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:
- Linee a 132 kV + >= 10 m
- Linee a 220 kV + >= 18 m
- Linee a 380 kV + >= 28 m
Per linee a tensione nominale diversa,, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante la proporzione diretta da quelle sopra indicate.
Per le linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991.
Per le linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite da una Commissione tecnico-scientifica."
estratto da: http://ecoedilizia.wordpress.com/2011/08/20/linquinamento-elettromagnetico/
- Linee a 132 kV + >= 10 m
- Linee a 220 kV + >= 18 m
- Linee a 380 kV + >= 28 m
Per linee a tensione nominale diversa,, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante la proporzione diretta da quelle sopra indicate.
Per le linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991.
Per le linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite da una Commissione tecnico-scientifica."
estratto da: http://ecoedilizia.wordpress.com/2011/08/20/linquinamento-elettromagnetico/
Nessun commento:
Posta un commento
Qui puoi dire la tua. Ricorda che è uno spazio comune, ti raccomandiamo di averne rispetto.